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Sez. 3, Sentenza n. 8694 del 24/11/1987 (Rv. 456137 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE - INESISTENZA - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456137-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE - INESISTENZA - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*

La sentenza che ometta totalmente di pronunciare su una di due cause riunite per connessione soggettiva, ma autonome e distinte per il titolo e l'oggetto, ignorandone l'esistenza nello svolgimento del processo, nei motivi della decisione e nel dispositivo, deve ritenersi, al riguardo di tale causa, inesistente, in quanto priva di quel minimo di elementi o requisiti indispensabili perché l'atto possa configurarsi giuridicamente come sentenza. Ne consegue che il giudice dell'appello deve rimettere la causa a quello di primo grado, ai sensi del combinato disposto degli artt. 354, primo comma e 161, secondo comma, cod. proc. civ., atteso che quest'ultima disposizione deve ritenersi riferita a tutte le ipotesi di inesistenza oltre quella, esplicitamente prevista, di mancata sottoscrizione del giudice. (V 688/72, mass n 356788; (V 3151/71, mass n 354508).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)