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Sez. 3, Sentenza n. 688 del 10/03/1972 (Rv. 356788 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - IN GENERE - ATTO PROCESSUALE - INESISTENZA - CONDIZIONI - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCESSO - IMPUGNAZIONE - MANCANZA - AUTONOMA AZIONE DI ACCERTAMENTO - DEDUCIBILITA QUALE ECCEZIONE.*
Stato
decisa il 1972-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356788-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - IN GENERE - ATTO PROCESSUALE - INESISTENZA - CONDIZIONI - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCESSO - IMPUGNAZIONE - MANCANZA - AUTONOMA AZIONE DI ACCERTAMENTO - DEDUCIBILITA QUALE ECCEZIONE.*

E giuridicamente inesistente l'atto processuale che per la Mancanza di uno degli elementi costitutivi fondamentali per la sua identificazione come atto di un dato tipo e assolutamente inidoneo come tale a produrre effetti giuridici. L'inesistenza non solo puo farsi valere in Sede di gravame ed e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma, ove una impugnazione non sia stata proposta tempestivamente o sia mancata del tutto, puo essere fatta valere fuori del processo, con un'autonoma Azione di accertamento non soggetta a termini di prescrizione o di decadenza o puo essere dedotta in via di eccezione. (V 3880'69, mass n 344256).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)