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Sez. 5, Sentenza n. 9439 del 04/10/1983 Ud. (dep. 11/11/1983) Rv. 161119 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - DOLO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1983-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161119-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - DOLO - ESTREMI.*

L'elemento soggettivo del delitto di falsità ideologica in atto pubblico consiste nel dolo generico e cioè nella consapevolezza della falsa attestazione, non essendo richiesto né un animus nocendi né un animus decipiendi, così che il delitto è perfetto anche quando la falsità sia compiuta non solo senza l'intenzione di nuocere, ma anche con la convinzione di non produrre alcun danno, ossia con la consapevolezza della sua innocuità.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)