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Sez. 5, Sentenza n. 11498 del 05/07/1990 Ud. (dep. 17/08/1990) Rv. 185131 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE - OBIETTIVITÀ GIURIDICA DEI REATI DI FALSO - INDICAZIONE - ESTRANEITÀ ALLA LORO STRUTTURA DELL'ELEMENTO DEL DANNO - ELEMENTO SOGGETTIVO - CONSAPEVOLEZZA E VOLONTARIETÀ DELLA FALSIFICAZIONE - SUFFICIENZA - CERTEZZA DI NON PRODURRE DANNO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185131-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE - OBIETTIVITÀ GIURIDICA DEI REATI DI FALSO - INDICAZIONE - ESTRANEITÀ ALLA LORO STRUTTURA DELL'ELEMENTO DEL DANNO - ELEMENTO SOGGETTIVO - CONSAPEVOLEZZA E VOLONTARIETÀ DELLA FALSIFICAZIONE - SUFFICIENZA - CERTEZZA DI NON PRODURRE DANNO - IRRILEVANZA.*

L'elemento del danno è del tutto estraneo alla struttura dei reati di falso, la cui obbiettività giuridica consiste nella tutela della genuinità (materiale) e nella veridicità (ideologica) di determinati documenti. In altre parole, alle fattispecie in esame rimangono estranee le nozioni di danno o di profitto, bastando al perfezionarsi del reato il mero pericolo che dalla contraffazione o dall'alterazione possa derivare alla pubblica fede, che è l'unico bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. Pertanto, a nulla rileva, ai fini della sussistenza del reato, che l'"immutatio veri" sia stata commessa non solo senza l'"animus nocendi vel decipiendi", ma anche con la certezza di non produrre alcun danno, essendo sufficiente che la falsificazione sia avvenuta consapevolmente e volontariamente (fattispecie in tema di falsità materiale in atto pubblico). (V mass n 179271, ed ivi citate; (V mass n 161119; (V mass n 149426).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)