Sez. 3 - , Ordinanza n. 15399 del 13/06/2018 (Rv. 649408 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITÀ DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE | Decisione fondata su una prima ragione - Enunciazione di altra ragione per il caso di infondatezza della prima - Distinte “rationes decidendi” - Sussistenza - Impugnazione di entrambe in sede di legittimità - Inammissibilità dei motivi di ricorso relativi ad una delle due ragioni della decisione - Conseguenze.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITÀ DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE
Il giudice di merito che, dopo avere aderito ad una prima "ratio decidendi", esamini ed accolga anche una seconda "ratio", al fine di sostenere la propria decisione, non si spoglia della "potestas iudicandi", atteso che l'art. 276 c.p.c., distingue le questioni pregiudiziali di rito dal merito, ma non stabilisce, all'interno di quest'ultimo, un preciso ordine di esame delle questioni; in tale ipotesi, pertanto, la sentenza risulta sorretta da due diverse "rationes decidendi", distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, sicché l'inammissibilità del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)