diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 20107 del 22/07/2024 (Rv. 671761-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DELLA CORTE DEI CONTI | Inammissibilità dell'appello per difetto di giurisdizione del giudice contabile - Contestuale rigetto nel merito della domanda - Omessa impugnazione della seconda statuizione - Inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. - Fondamento - Carenza di potestas iudicandi dopo la declaratoria di inammissibilità - Inconfigurabilità - Ragioni. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CORTE DEI CONTI - In genere.
Stato
decisa il 2024-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671761-01

GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DELLA CORTE DEI CONTI

Nel caso in cui il giudice contabile d'appello respinga l'impugnazione sulla base di due concorrenti rationes decidendi - l'una di inammissibilità, per l'inconfigurabilità di alcuna delle ipotesi di cui all'art. 172 del d.lgs. n. 174 del 2016 (codice della giustizia contabile) o di danno erariale o di giudizio di conto, e l'altra di rigetto nel merito, per infondatezza delle ragioni poste a fondamento della domanda -, l'omessa impugnazione di quest'ultima statuizione determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., non potendosi configurare una carenza d'interesse della parte alla sua proposizione in ragione della preventiva dismissione della potestas iudicandi da parte della Corte dei conti, trattandosi pur sempre della violazione dei limiti interni della giurisdizione, estranea al perimetro del controllo di legittimità di cui al citato art. 111, comma 8, Cost.

Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 207, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)