Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 540 del 1989
Massime (1)
Massima n. 14349
- Reati tributari
- Frode fiscale
- Elementi costitutivi
- Alterazione "in misura rilevante" del risultato della dichiarazione tributaria
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
In mancanza di argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati con precedente pronuncia di non fondatezza, va dichiarata manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 4, comma primo, n. 7, d.l. 10 luglio 1982 n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato di frode fiscale l'alterazione "in misura rilevante" del risultato della dichiarazione tributaria. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, comma secondo, Cost.). - S. n. 247/1989.
Norme impugnate
- art. 4, comma 1, n. 7) d.l. 10 luglio 1982, n. 429
- legge 7 agosto 1982, n. 516
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, promossi con ordinanze emesse il 21 febbraio 1989 dal Tribunale di Lucca, il 3 novembre 1988 dal Tribunale di Modena, l'8 marzo 1989 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze, il 21 febbraio 1989 dal Tribunale di Prato e il 10 marzo 1989 dal Tribunale di Tolmezzo, rispettivamente iscritte ai nn. 295, 305, 308, 317 e 325 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 25, 26 e 27, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Lucca, con ordinanza 21 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 295/1989); il Tribunale di Modena, con ordinanza 3 novembre 1988 (Reg. ord. n. 305/1989); il Tribunale di Prato, con ordinanza 21 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 317/1989); il Tribunale di Tolmezzo, con ordinanza 10 marzo 1989 (Reg. ord. n. 325/1989) nonché il Giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze, con ordinanza 8 marzo 1989 (Reg. ord. n. 308/1989) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ed ha concluso per l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;
che, con sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516;
che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la citata decisione;
che, pertanto, la sollevata questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., dai Tribunali di Lucca con ordinanza 21 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 295/89) di Modena con ordinanza 3 novembre 1988 (Reg. ord. n. 305/89) di Prato con ordinanza 21 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 317/89) e di Tolmezzo con ordinanza 10 marzo 1989 (Reg. ord. n. 325/89) nonché dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze con ordinanza 8 marzo 1989 (Reg. ord. n. 308/89).
Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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