Sez. 3, Sentenza n. 2818 del 16/07/1975 (Rv. 376838 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - CAUSE EREDITARIE - DOMANDA DI PAGAMENTO DI DEBITO EREDITARIO - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA DEGLI EREDI DEL DEBITORE - ONERE DELLA PROVA - CONTENUTO.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - CAUSE EREDITARIE - DOMANDA DI PAGAMENTO DI DEBITO EREDITARIO - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA DEGLI EREDI DEL DEBITORE - ONERE DELLA PROVA - CONTENUTO.*
Gli eredi del debitore defunto, qualora, convenuti in giudizio per il pagamento del debito, eccepiscano l'incompetenza per territorio del giudice adito, per essere competente il giudice del luogo dell'aperta successione, ai sensi dell'art 22 primo comma n 3 cod proc civ, devono provare le circostanze alle quali detta Competenza e subordinata e, quindi, anche la proposizione della domanda attrice prima della divisione dell'eredita; spetta, infatti, a chi solleva l'eccezione di incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall'art 28 cod proc civ, di provare le circostanze di fatto che giustificano l'eccezione medesima. (V 2273/73, mass n 365553).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)