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Sez. 3, Sentenza n. 6044 del 26/03/2004 (Rv. 571557 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Azione ex art. 1494 cod. civ. - Presupposti - Esercizio in via cumulativa o alternativa con azione di risoluzione o riduzione del prezzo - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2004-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571557-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO

L'azione di risarcimento danni di cui all'art. 1494 cod. civ. può essere proposta in ogni caso di vizi della cosa venduta e, quindi, è cumulabile sia con la domanda di risoluzione del contratto che con quella di riduzione del prezzo e può essere esercitata anche da sola, essendo autonoma rispetto alle azioni di cui all'art. 1492 cod. civ. in ragione della diversità di presupposti e di finalità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1494

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)