Sez. 2, Sentenza n. 1325 del 06/02/1992 (Rv. 475606 - 01)
Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta - Effetti della garanzia - In genere | Esistenza di vizi redibitori - Risoluzione del contratto di compravendita - Obbligazioni di restituzione del prezzo e di risarcimento del danno del venditore - Distinzione - Presupposti - Natura -
Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta - Effetti della garanzia - In genere
In tema di risoluzione del contratto di compravendita per l'esistenza di vizi redibitori sono distinte e vanno considerate autonomamente l'obbligazione di restituzione del prezzo e quella di risarcimento del danno; la prima, infatti, rappresenta l'effetto restitutorio della cosiddetta azione redibitoria che prescinde totalmente dalla colpa del venditore e configura un debito di valuta, giacché fin dall'origine ha per oggetto una somma di danaro; l'azione di risarcimento del danno, invece, può essere esercitata anche da sola, sul presupposto che sussistano tutti i requisiti della garanzia per i vizi e che ricorra inoltre la colpa del venditore e configura un debito di valore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1494
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)