Sez. U, Sentenza n. 1447 del 19/06/1961 (Rv. 881021 - 01)
GIUDIZIO (RAPPORTO) - TRASFERIMENTO DELL'AZIONE CIVILE NEL PROCESSO PENALE - SENTENZA D'AMNISTIA - AZIONE CIVILE GIÀ PROPOSTA - PROCEDIBILITÀ.
GIUDIZIO (RAPPORTO) - TRASFERIMENTO DELL'AZIONE CIVILE NEL PROCESSO PENALE - SENTENZA D'AMNISTIA - AZIONE CIVILE GIÀ PROPOSTA - PROCEDIBILITÀ.
La costituzione di parte civile in sede penale non determina la perdita della giurisdizione del giudice civile davanti al quale la stessa azione risarcitoria sia stata proposta prima della definizione del processo penale: in tale situazione, però, al giudice civile è impedita la cognizione dell'azione civile derivante dal reato per il duplice ostacolo rappresentato dalla pendenza di lite e dalla pregiudizialità del giudizio penale rispetto a quello civile; pertanto, costituendo, queste, delle cause ostative che possono venire a mancare nel corso dello stesso giudizio penale (nella specie, sopravvenuta amnistia propria), la proponibilità o procedibilità dell'azione risarcitoria in sede civile resta condizionata alla sussistenza di esse e tale condizione è superata dalla loro cessazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)