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Sez. 3, Sentenza n. 10517 del 05/07/1985 Ud. (dep. 09/11/1985) Rv. 171016 - 01

PENA - IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI - A RICHIESTA DELL'IMPUTATO - REATI PUNIBILI CON PENE ALTERNATIVE - APPLICAZIONE DI SANZIONE SOSTITUTIVA - NECESSITÀ DI MOTIVAZIONE - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1985-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171016-01

PENA - IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI - A RICHIESTA DELL'IMPUTATO - REATI PUNIBILI CON PENE ALTERNATIVE - APPLICAZIONE DI SANZIONE SOSTITUTIVA - NECESSITÀ DI MOTIVAZIONE - RAGIONE.*

Difetta di motivazione la sentenza nella quale il giudice, in ipotesi di reati puniti con pene alternative, si limiti a fissare la pena da irrogare in quella detentiva, senza fare menzione degli elementi posti a base della scelta. Tale principio non subisce deroga quando il giudice, in accoglimento dell'istanza di cui all'art. 77 legge 24 novembre 1981 n. 689, applichi la sanzione sostitutiva e dichiari estinto il reato, perché anche in questa ipotesi, essendo la sanzione sostitutiva legata alla pena che potrebbe essere irrogata in concreto, il giudice deve determinare questa in base ai criteri normali. (V mass n 153360 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)