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Sez. 1, Sentenza n. 4219 del 08/02/1982 Ud. (dep. 23/04/1982) Rv. 153360 - 01

PENA - DETERMINAZIONE - PENE DETENTIVE - PENE DETENTIVE BREVI - MISURE SOSTITUTIVE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE DELLA SOSTITUZIONE - CRITERI - VALUTAZIONE CONCERNENTE LA SCELTA DELLA MISURA - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153360-01

PENA - DETERMINAZIONE - PENE DETENTIVE - PENE DETENTIVE BREVI - MISURE SOSTITUTIVE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE DELLA SOSTITUZIONE - CRITERI - VALUTAZIONE CONCERNENTE LA SCELTA DELLA MISURA - CRITERI.*

La valutazione concernente la sussistenza dei presupposti per la adozione di una misura sostitutiva è legata agli stessi criteri già previsti dalla legge per la Determinazione della pena, mentre solo nella ulteriore individualizzazione della misura la legge 24 novembre 1981, n. 689 ha svincolato completamente il giudice dai criteri tradizionali e gli ha imposto, con un indefinito margine discrezionale ma con un Obbligo più rigoroso di motivazione, l'ulteriore valutazione concernente la scelta, tra le misure tassativamente previste, di quella più idonea al reinserimento sociale del condannato. (la Cassazione ha chiarito che, una volta che il giudice ha determinato la pena secondo i criteri tradizionali, lo stesso deve valutare - tenuto sempre conto dei criteri stabiliti all'art. 133 cod. pen. - se sussistono i presupposti per l'adozione delle misure sostitutive e, risolto positivamente anche questo problema, deve scegliere, se non si tratta ovviamente di pena detentiva breve superiore ai tre mesi, tra le misure alternative, quella più idonea al reinserimento sociale del condannato). (nulla in termini).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)