Sez. 2, Sentenza n. 226 del 06/02/1962 (Rv. 250349 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - NOZIONE - MEZZO ISTRUTTORIO DIVERSO DA QUELLO ESPLETATO IN PRIMO GRADO O VERTENTE SU FATTI AUTONOMI RISPETTO A QUELLI GIA ACCERTATI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - NOZIONE - MEZZO ISTRUTTORIO DIVERSO DA QUELLO ESPLETATO IN PRIMO GRADO O VERTENTE SU FATTI AUTONOMI RISPETTO A QUELLI GIA ACCERTATI.*
In applicazione del principio della unicita e non frazionabilita della prova, deve considerarsi nuovo, ai sensi dell'art 345 comma secondo cod proc civ, il mezzo istruttorio strutturalmente diverso da quello richiesto ed espletato in prime cure e, nel caso di identita, il mezzo che ha uno scopo distinto e diverso dalle finalita perseguite dalla prova gia raccolta o che si riferisce a fatti sopravvenuti ovvero autonomi e indipendenti rispetto a quelli che hanno formato oggetto della prova in precedenza espletata. Non costituisce pertanto prova nuova quella diretta a contrastare il valore e l'efficacia giuridica di circostanze gia accertate o a paralizzare particolari elementi e modalita in base ai quali i fatti gia provati possono divenire suscettibili di diversa valutazione. (V 3317/60; 3022/60; 1059/60; 151/60; 3553/59; 3715/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)