Sez. 6, Sentenza n. 37159 del 11/07/2023 Cc. (dep. 12/09/2023) Rv. 285181 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - COMPETENZA | Limite temporale per richiedere la misura - Deposito della motivazione della sentenza di appello - Ragioni - Mancata trasmissione degli atti in cassazione - Irrilevanza.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - COMPETENZA
In tema di sequestro conservativo, il processo di merito, entro il quale il pubblico ministero può chiedere al giudice procedente la misura cautelare reale a norma dell'art. 316, comma 1, cod. proc. pen., deve considerarsi concluso con il deposito della motivazione della sentenza di appello, in quanto appartiene al relativo grado anche il tempo necessario per tale adempimento che completa, ad ogni effetto, il provvedimento dell'organo giudicante, essendo di contro irrilevante, dopo tale limite temporale, che gli atti non siano stati ancora trasmessi alla Corte di cassazione.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 317 com. 2, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)