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Sez. 1, Sentenza n. 34251 del 22/09/2020 Cc. (dep. 02/12/2020) Rv. 279999 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - CONVERSIONE IN PIGNORAMENTO | Irrevocabilità della sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti - Conversione del sequestro in pignoramento - Condizione - Statuizioni civilistiche esecutive - Conseguenze - Competenza del giudice civile in ordine alle istanze di terzi successive al passaggio in giudicato della sentenza – Sussistenza.
Stato
decisa il 2020-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279999-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - CONVERSIONE IN PIGNORAMENTO

In tema di sequestro conservativo disposto ai sensi dell'art. 316 cod. proc. pen., il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, o di applicazione pena su richiesta delle parti, che contenga statuizioni già esecutive in ordine al credito garantito dalla misura cautelare, determina l'automatica conversione dello stesso in pignoramento, sicché la competenza a giudicare domande di terzi intese a contestare il vincolo imposto sul bene è funzionalmente devoluta al giudice civile, dinnanzi al quale la domanda va introdotta nelle forme dell'opposizione di terzo al pignoramento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 320

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)