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Sez. L, Ordinanza n. 12391 del 07/06/2011 (Rv. 617442 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Pensione integrativa a carico di fondo bancario - Decorrenza - Disciplina ex art. 59 della legge n. 449 del 1997 - Applicabilità - Sussistenza dei requisiti e decorrenza propri dell'assicurazione obbligatoria di appartenenza - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617442-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

La pensione integrativa a carico di un Fondo bancario erogatore di prestazioni definite diviene erogabile, in quanto riconducibile ad uno dei trattamenti integrativi, contemplati dall'art. 59, comma terzo, della legge 27 dicembre 1997, n.449, esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza, essendo la "ratio" della norma quella di non consentire uno scostamento temporale tra la pensione integrativa (in genere, sottoposta a condizioni meno rigorose) e quella obbligatoria (soggetta ad un regime divenuto progressivamente più restrittivo, con l'innalzamento dell'età pensionabile e del requisito contributivo).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)