diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5656 del 20/03/2004 (Rv. 571367 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Pensione a carico del Fondo di previdenza dell'INPS - Natura di trattamento integrativo - Conseguenze - Disciplina ex art. 59 legge n. 449 del 1997 - Applicabilità - Limiti temporali.
Stato
decisa il 2004-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571367-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

La pensione a carico del Fondo di previdenza per il personale impiegatizio dell'INPS - ancorché possa essere erogata, in presenza dei requisiti contestualmente previsti, indipendentemente dalla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (a norma dell'art. 26, lett. F o lettera G, del regolamento dello stesso Fondo) - è riconducibile ad uno dei trattamenti integrativi, contemplati dall'art. 59, comma terzo, della legge 27.12.1997, n.449, e, come tale, si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza, dovendo ritenersi che la disciplina introdotta dal citato art. 59 legge n. 449 del 1997 sia applicabile a tutti gli impiegati INPS in servizio al momento di entrata in vigore della suddetta legge, pertanto con esclusione dei soggetti che alla suddetta data avevano già risolto il rapporto.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)