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Sez. L, Sentenza n. 6543 del 07/11/1986 (Rv. 448693 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CREDITO - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PREVIDENZIALI - PRINCIPIO DELLA AUTOMATICA RIVALUTAZIONE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - ONERE DELLA DOMANDA E DELLA RELATIVA PROVA - INCIDENZA SUL CREDITORE - OGGETTO - NATURA ALIMENTARE DEL CREDITO PENSIONISTICO - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1986-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448693-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CREDITO - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PREVIDENZIALI - PRINCIPIO DELLA AUTOMATICA RIVALUTAZIONE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - ONERE DELLA DOMANDA E DELLA RELATIVA PROVA - INCIDENZA SUL CREDITORE - OGGETTO - NATURA ALIMENTARE DEL CREDITO PENSIONISTICO - INSUFFICIENZA.*

In tema di crediti previdenziali - per i quali non trova applicazione il principio dell'automatica rivalutazione monetaria, sancito dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. - la svalutazione verificatasi durante la mora del debitore, pur potendo essere causa di danni maggiori di quelli ristorabili con l'attribuzione dei soli interessi legali, non giustifica di per sè alcun risarcimento automatico, avendo il creditore non solo l'Onere di proporre la relativa domanda, ma anche quello di allegare e provare - sia pure avvalendosi, senza alcuna limitazione, di ogni mezzo di prova, integrabile anche in via equitativa - il pregiudizio patrimoniale specificamente risentito, diverso dal puro e semplice deterioramento del potere di acquisto della moneta. A tal fine quindi non è sufficiente la semplice natura alimentare del credito pensionistico, ma occorre che il pensionato - la cui condizione ha di già peculiare significato - provi specifiche circostanze ulteriori, significative del danno subito (quali ad esempio, il ricorso al credito a condizioni onerose, l'alienazione di beni altrimenti idonei a salvaguardarlo dalla svalutazione, ovvero la mancata opportunità di investimento in beni di tal genere). (V 4344/86, mass n 447109; (V 2368/86, mass n 445493).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)