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Sez. 3, Sentenza n. 4344 del 28/06/1986 (Rv. 447109 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SVALUTAZIONE MONETARIA VERIFICATASI DURANTE LA MORA DEL DEBITORE - RISARCIMENTO AUTOMATICO - ESCLUSIONE - ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL CREDITORE - POTERI DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1986-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447109-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SVALUTAZIONE MONETARIA VERIFICATASI DURANTE LA MORA DEL DEBITORE - RISARCIMENTO AUTOMATICO - ESCLUSIONE - ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL CREDITORE - POTERI DEL GIUDICE.*

In tema di obbligazioni pecuniarie, la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore non giustifica in sè alcun risarcimento automatico, avendo il creditore l'Onere di provare il danno ulteriore subito, in aggiunta a quello coperto dagli interessi legali, restando il potere-dovere del giudice del merito di far ricorso, in difetto di prove specifiche, ad elementi presuntivi in ordine alla possibilità di impiego del danaro coerente con la situazione personale e professionale del creditore, subordinato al fatto che quest'ultimo non si limiti a richiedere il maggior danno, ma fornisca concreti elementi che permettano di individuare e valutare dette situazioni. (Conf 2368/86, mass n 445493; (Conf 650/84, mass n 432914; (Conf 3776/79, mass n 400219).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)