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Sez. L, Ordinanza n. 30625 del 28/11/2024 (Rv. 673148-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto - Raggiungimento della massima anzianità contributiva - Spettanza del beneficio - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673148-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

Il diritto alla rivalutazione, ai fini pensionistici, dei contributi relativi al periodo di esposizione ad amianto, di cui all'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, non spetta a chi, avendo già raggiunto l'anzianità contributiva massima nel regime pensionistico di appartenenza, non otterrebbe comunque, dall'applicazione del coefficiente moltiplicatore, un concreto vantaggio né ai fini dell'anticipazione della pensione, né dell'incremento della misura della stessa.

Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)