Sez. L, Ordinanza n. 23808 del 22/07/2026 (Rv. 679613-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Esposizione ad amianto - Benefici pensionistici - Coefficiente ai sensi dell’art. 13, comma 8, l. 257 del 1992 - Applicabilità al periodo in esposizione - Fondamento - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In tema di benefici pensionistici derivanti dall'esposizione all'amianto, il coefficiente di moltiplicazione di 1,5 previsto dall'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992 si applica al solo periodo lavorativo in esposizione e non anche al montante contributivo, in tal senso muovendo sia il dato letterale della disposizione, che riferisce espressamente la rivalutazione al solo periodo lavorativo, sia l'assenza di previsioni di segno contrario modificative, per i periodi successivi al primo gennaio 1996, dei criteri di calcolo dei benefici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte d'appello con la quale è stata rigettata la domanda finalizzata alla riliquidazione del trattamento pensionistico mediante l'applicazione del coefficiente di moltiplicazione anche al montante contributivo relativo al periodo di esposizione ad amianto compreso tra il 31 dicembre 1995 e il 2 ottobre 2003).
Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 47 com. 1 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)