diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6743 del 20/12/1995 Cc. (dep. 21/02/1996) Rv. 203813 - 01

Competenza - Rimessione del processo - Casi - Libertà di determinazione | Pregiudizio - Deve risultare da situazioni oggettive risultanti dagli atti e non da generiche preoccupazioni soggettive - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203813-01

Competenza - Rimessione del processo - Casi - Libertà di determinazione

L'istituto della rimessione del processo - comportando una evidente deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge - ha carattere eccezionale e, come tale, può trovare applicazione solo in presenza di gravi situazioni locali, non altrimenti eliminabili che possano incidere in modo concreto sulla libertà di determinazione delle persone che vi partecipano ovvero sulla serenità e imparzialità dell'organo giudicante. Ne consegue che le situazioni paventate e addotte a sostegno della richiesta devono emergere in modo certo dagli atti del processo e non costituire solo la proiezione di generiche preoccupazioni e timori senza la sicura esistenza di fatti reali e collegati a situazioni locali, idonei per la loro gravità a turbare il sereno svolgimento del processo e a compromettere in tal modo la corretta amministrazione della giustizia. (Nella fattispecie, relativa al cosiddetto "processo Enimont 2", pendente dinanzi al Tribunale di Milano, a sostegno dell'istanza di rimessione l'imputato aveva dedotto che nel processo in esame: a) - erano state violate le regole sulla competenza per territorio, b)- gli era stata arbitrariamente imposta la misura cautelare del divieto di espatrio; c)- era stato spettacolarizzato il processo, con le continue riprese televisive e la requisitoria telematica del P.M., d)- il metodo di assegnazione dei processi era tale da consentire la scelta del giudice; e)- v'era il pericolo di una dipendenza psicologica del Presidente del collegio giudicante dagli organi del P.M., per sue pregresse vicende giudiziarie che lo avevano visto inquisito da uno dei rappresentanti della accusa. (La S.C. ha respinto tutte le deduzioni difensive, osservando: quanto a quelle esposte sub a)-, b) e c)-, che tutte le decisioni assunte dal giudice di merito rientravano nell'ambito dei suoi poteri e che la loro non condivisibilità non può costituire causa di rimessione, essendo prevista allo scopo la facoltà di impugnazione come rimedio per rimuovere decisioni eventualmente non corrette; quanto ai rilievi sub d)-, che il metodo di assegnazione dei processi, approvato dal Consiglio Superiore della magistratura, aveva carattere generale, sicché non poteva costituire motivo di irregolarità particolare di quel processo e che, in ogni caso, non rappresentava motivo idoneo ad avanzare dubbi di imparzialità della sezione giudicante, salvo a dimostrarne in concreto l'incapacità di giudicare serenamente; infine, quanto al rilievo sub e)-, che il procedimento nei confronti del Presidente del collegio giudicante si era concluso con la sua assoluzione e, pertanto, non poteva offrire motivi di sospetto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)