Sez. 1, Ordinanza n. 5682 del 13/10/1997 Cc. (dep. 06/11/1997) Rv. 208731 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - RIMESSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | È istituto eccezionale - Conseguenze in tema di applicazione.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - RIMESSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
L'istituto della rimessione ha natura assolutamente eccezionale, in quanto rappresenta una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge di cui all'art. 25, comma primo, Cost., e può trovare applicazione solo in presenza di comprovate situazioni ambientali idonee a menomare effettivamente l'imparzialità del giudizio e a pregiudicare il corretto svolgimento del processo, mentre non assumono rilievo i semplici sospetti e dubbi di condizionamento psicologico del giudice e delle persone che partecipano al processo. (In motivazione, la S.C. ha precisato che i fattori inquinanti l'imparzialità del giudice devono riverberarsi sull'intero ufficio giudiziario astrattamente considerato, e non su singoli magistrati o su un singolo organo in cui l'ufficio si articoli, sì che il solo fatto dell'apertura di indagini preliminari a carico di magistrati non è sufficiente a integrare la grave situazione locale tassativamente richiesta dall'art. 45 cod. proc. pen.)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 45 CORTE COST., Costituzione art. 25 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)