Sez. 1, Sentenza n. 11299 del 21/12/2000 Cc. (dep. 21/03/2001) Rv. 218581 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Ammissione al beneficio della semilibertà - Criteri per la concessione - Attività lavorativa non retribuità - Idoneità - Sussistenza - Fattispecie: lavoro presso un centro sociale.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di ammissione al beneficio della semilibertà, la sussistenza delle condizioni, preordinate a favorire il graduale reinserimento sociale del condannato, può ritenersi anche nel caso in cui l'attività lavorativa proposta non sia retribuita.(In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto correttamente motivata l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza fondata su una completa disamina del comportamento intramurario del detenuto per il quale era stata proposta un'attività lavorativa gratuita a favore di un centro sociale).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)