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Sez. 1, Sentenza n. 5561 del 03/10/1997 Cc. (dep. 19/01/1998) Rv. 209223 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Semilibertà - Condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella vita sociale - Dichiarato intento di dedicarsi alla cura dei propri familiari - Validità ai fini del riconoscimento di dette condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 1997-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209223-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di semilibertà, la sussistenza delle condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella vita sociale può essere riconosciuta anche quando egli intenda prendersi cura dei propri congiunti, sempre che tale sua attività non rimanga confinata nell'ambito dei valori strettamente familiari, i quali, anche se apprezzati dall'ordinamento, non sono oggettivamente indicativi di un reinserimento sociale, per il quale è richiesto, invece, l'espletamento di un'attività con finalità "altruistiche" o, comunque, idonee a dimostrare il superamento delle pulsioni personali, di solito egoistiche, che hanno determinato il soggetto a delinquere.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 48 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)