Sez. 2 - , Sentenza n. 8014 del 30/03/2018 (Rv. 647872 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - DELIBERAZIONI NULLE O INESISTENTI | Aree destinate a parcheggio - Riserva della proprietà esclusiva del costruttore - Nullità dei negozi traslativi – Conseguenze in caso di mancato esperimento dell'azione di nullità - Delibera assembleare di assegnazione ai condomini delle aree – Nullità.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - DELIBERAZIONI NULLE O INESISTENTI
La delibera di un condominio che disciplini il godimento di un'area esterna alle mura perimetrali dell'edificio, assegnando direttamente i posti macchina sulla stessa insistenti ai condomini, è nulla, qualora la detta area sia rimasta di proprietà del costruttore del fabbricato e gli acquirenti degli immobili, illegittimamente privati del diritto all'uso dell'area pertinente a parcheggio, non abbiano agito per accertare giudizialmente la nullità dei negozi da loro stipulati, nella parte in cui era stata omessa tale inderogabile destinazione, con conseguente loro integrazione "ope legis".
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST., Legge 24/03/1989 num. 122 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)