Sez. 2, Sentenza n. 1664 del 03/02/2012 (Rv. 621449 - 01)
BENI - PERTINENZE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE | Aree di parcheggio pertinenti a fabbricati urbani - Vincolo di destinazione "ex lege" - Portata - Art. 2 della legge n. 122 del 1989 - Parcheggi realizzati in eccedenza - Vincolo pertinenziale - Sussistenza - Esclusione - Conseguenze.
BENI - PERTINENZE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE
I parcheggi realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo richiesto dall'art. 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122 non sono soggetti a vincolo pertinenziale a favore delle unità immobiliari del fabbricato. Ne consegue che l'originario proprietario-costruttore del fabbricato può legittimamente riservarsi, o cedere a terzi, la proprietà di tali parcheggi, nel rispetto del vincolo di destinazione nascente da atto d'obbligo.
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST., Legge 24/03/1989 num. 122 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)