Sez. 3, Ordinanza n. 9343 del 13/04/2026 (Rv. 677581-01)
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Espropriazione immobiliare - Procedimenti pendenti alla data del 8 settembre 1998 - Effetto interruttivo della prescrizione - Permanenza e decorrenza del nuovo periodo.
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Per i procedimenti esecutivi immobiliari pendenti alla data dell'8 settembre 1998, anche se dichiarati estinti per effetto dell'art. 1 della l. n. 302 del 1998, in deroga a quanto previsto dall'art. 2945, comma 3, c.p.c., l'effetto interruttivo della prescrizione - ai sensi dell'art. 1 bis del d.l. n. 64 del 1999, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 1999 - rimane fermo fino alla dichiarazione di estinzione ed il nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dalla data di tale dichiarazione, quale che ne sia stata la ragione.
Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2945 com. 3, Decreto Legge 17/03/1999 num. 64 art. 1 bis CORTE COST., Legge 14/05/1999 num. 134 CORTE COST., Legge 03/08/1998 num. 302 all. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)