Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4366 del 22/02/2018 (Rv. 648036 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Espropriazione immobiliare – Procedimenti pendenti alla data del 8 settembre 1998 – Effetto interruttivo della prescrizione – Permanenza e decorrenza del nuovo periodo.
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Per i procedimenti esecutivi immobiliari pendenti alla data del 8 settembre 1998, anche se dichiarati estinti per effetto dell'art. 1 della l. n. 302 del 1998 (in deroga a quanto previsto dall'art. 2945, comma 3, c.p.c.), l'effetto interruttivo della prescrizione - ai sensi dell'art. 1 bis del d.l. n. 64 del 1999, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 1999 - rimane fermo fino alla dichiarazione di estinzione ed il nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dalla data di tale dichiarazione, quale che ne sia stata la ragione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2945, Decreto Legge 17/03/1999 num. 302 art. 1 bis, Legge 03/08/1998 num. 302 art. 1, Legge 14/05/1999 num. 134 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)