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Sez. 2, Sentenza n. 11213 del 14/02/1976 Ud. (dep. 28/10/1976) Rv. 134708 - 01

NULLITA NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI IL GIUDICE - DIBATTIMENTO - GIUDIZIO DI RINVIO DALLA CASSAZIONE SVOLTOSI IN GRADO DI APPELLO - SENTENZA EMESSA DA UN COLLEGIO PARZIALMENTE DIVERSO DA QUELLO CHE PROCEDETTE ALLA RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - NULLITA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1976-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/134708-01

NULLITA NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI IL GIUDICE - DIBATTIMENTO - GIUDIZIO DI RINVIO DALLA CASSAZIONE SVOLTOSI IN GRADO DI APPELLO - SENTENZA EMESSA DA UN COLLEGIO PARZIALMENTE DIVERSO DA QUELLO CHE PROCEDETTE ALLA RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - NULLITA - INSUSSISTENZA.*

Il fatto che nel giudizio di rinvio dalla Cassazione - svoltosi dinanzi ad un giudice di appello - la sentenza sia stata pronunciata da un collegio composto in maniera parzialmente diversa da quella che procedette alla rinnovazione parziale del dibattimento non e causa di nullita; sia per la Mancanza di espressa menzione di nullita per la violazione dell'art 472, secondo comma cod proc pen; sia perche ogni eventuale nullita, su un piano di ordine generale, non e configurabile per il procedimento di appello nella ipotesi di rinvio del dibattimento a tempo indeterminato a seguito di rinnovazione parziale del dibattimento. (V mass n 126787).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 472 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 520, Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)