Sez. 1, Sentenza n. 1698 del 10/12/1982 Ud. (dep. 25/02/1983) Rv. 157616 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - IN GENERE - IMMUTABILITÀ DEL GIUDICE - VIOLAZIONE - RINNOVAZIONE AB IMO DEL DIBATTIMENTO SOTTO PENA DI NULLITÀ INSANABILE - FATTISPECIE.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - IN GENERE - IMMUTABILITÀ DEL GIUDICE - VIOLAZIONE - RINNOVAZIONE AB IMO DEL DIBATTIMENTO SOTTO PENA DI NULLITÀ INSANABILE - FATTISPECIE.*
La violazione della immutabilità del giudice ex art. 472, secondo comma, cod. pen., implica la necessità della rinnovazione ab imo del dibattimento sotto pena di nullità assoluta insanabile. (nella specie si è esclusa tale violazione, posto che, a causa della diversa composizione del collegio, era disposta una sospensione del dibattimento senza il compimento di alcun'attività processuale). (V mass n 134708; (V mass n 151404).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 184, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 472 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)