diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 28482 del 05/11/2024 (Rv. 672650-01)

MUTUO - ESTINZIONE - RESTITUZIONE DELLA COSA - TERMINE | Termine di restituzione ad nutum - Validità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672650-01

MUTUO - ESTINZIONE - RESTITUZIONE DELLA COSA - TERMINE

È compatibile con il contratto di mutuo un termine di restituzione in potestate creditoris; tuttavia, la clausola di ripetibilità ad nutum deve rispettare lo schema causale del mutuo e, dunque, non implicare un'esigibilità immediata del debito di restituzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva accertato la correttezza della richiesta di restituzione delle

somme da parte della mutuante, senza la preventiva necessità di ricorrere alla fissazione di un termine ex art. 1817 c.c.).

Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 1817

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)