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Sez. 3, Sentenza n. 13661 del 05/11/2001 (Rv. 550003 - 01)

MUTUO - ESTINZIONE - RESTITUZIONE DELLA COSA - TERMINE | Termine di restituzione ad nutum - Validità - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550003-01

MUTUO - ESTINZIONE - RESTITUZIONE DELLA COSA - TERMINE

È compatibile con il contratto di mutuo un termine di restituzione in potestate creditoris. Tuttavia, la clausola di ripetibilità ad nutum deve rispettare lo schema causale del mutuo e, dunque, non implicare un'esigibilità immediata del debito di restituzione (nel caso di specie la clausola prevedeva la restituzione al bisogno del creditore e la richiesta di restituzione del mutuante era avvenuta a circa tre anni dalla scrittura).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1816

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)