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Sez. 5, Sentenza n. 2798 del 27/10/1981 Ud. (dep. 17/03/1982) Rv. 152794 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - OBBLIGO DI ESAME DI OGNI RISULTANZA PROCESSUALE O ARGOMENTAZIONE DIFENSIVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152794-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - OBBLIGO DI ESAME DI OGNI RISULTANZA PROCESSUALE O ARGOMENTAZIONE DIFENSIVA - ESCLUSIONE.*

Per assolvere compiutamente l'Obbligo della motivazione il giudice di merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni difensive, ma è sufficiente che, considerando globalmente le une e le altre, esponga le ragioni del suo convincimento, dovendo ritenersi implicitamente disattese quelle risultanze e quelle argomentazioni che, pur non essendo espressamente valutate, siano incompatibili con la soluzione adottata. (Conf mass n 142915; (Conf mass n 142334; (Conf mass n 141021).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)