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Sez. 4, Sentenza n. 1156 del 13/11/1978 Ud. (dep. 01/02/1979) Rv. 141021 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - OBBLIGO DI VALUTAZIONE SINGOLA DI OGNI RISULTANZA PROCESSUALE O ARGOMENTAZIONE DIFENSIVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/141021-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - OBBLIGO DI VALUTAZIONE SINGOLA DI OGNI RISULTANZA PROCESSUALE O ARGOMENTAZIONE DIFENSIVA - ESCLUSIONE.*

Il giudice di merito non e tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni difensive, ma, considerate globalmente le une e le altre, deve indicare gli elementi su cui fonda il proprio convincimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)