diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 960 del 11/02/1980 (Rv. 404396 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) - PATTO DI OPZIONE - RESPONSABILITA DEL PROMISSARIO EX ART 1337 COD CIV - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404396-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) - PATTO DI OPZIONE - RESPONSABILITA DEL PROMISSARIO EX ART 1337 COD CIV - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

Poiche l'art 1337 cod civ impone alle parti il dovere di comportarsi secondo buona fede oltre che nello svolgimento delle trattative anche nella formazione del contratto, e configurabile, dopo la conclusione del patto di opzione, la responsabilita del promissario per un suo comportamento tale da ingenerare nel promittente il ragionevole affidamento nella conclusione del successivo contratto, non seguito, poi, dall'accettazione, poiche la facolta di accettare o meno la dichiarazione, alla quale il promittente e vincolato, non esclude che il promissario debba tenere nei confronti del promittente un comportamento secondo buona fede, astenendosi percio dall'ingenerare nell'altra parte il convincimento che la dichiarazione alla quale essa e vincolata sara accettata e che quindi il contratto sara concluso. (V 4448/76, mass n 383163; (V 2521/68, mass n 334964).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1331, Cod. Civ. art. 1337

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)