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Sez. 3, Sentenza n. 2521 del 13/07/1968 (Rv. 334964 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO- TRATTATIVE E RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE - RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE- CONFIGURABILITA SIA RIGUARDO AL PROCESSO FORMATIVO DEL CONTRATTO SIA RIGUARDO ALLE SEMPLICI TRATTATIVE - RECESSO SENZA GIUSTA CAUSA DALLE TRATTATIVE - RESPONSABILITA - CONDIZIONI - RISARCIMENTO DEL DANNO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1968-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334964-01

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO- TRATTATIVE E RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE - RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE- CONFIGURABILITA SIA RIGUARDO AL PROCESSO FORMATIVO DEL CONTRATTO SIA RIGUARDO ALLE SEMPLICI TRATTATIVE - RECESSO SENZA GIUSTA CAUSA DALLE TRATTATIVE - RESPONSABILITA - CONDIZIONI - RISARCIMENTO DEL DANNO - LIMITI.*

La responsabilita precontrattuale, ai sensi dell'art.1337, cod.civ., puo concepirsi tanto in relazione al processo formativo del contratto quanto in rapporto alle semplici trattative, riguardate come qualcosa di diverso da esso, ossia come quella fase anteriore in cui le parti si limitano a manifestare la loro tendenza verso la stipulazione del contratto, senza ancora porre in essere alcuno di quegli Atti di proposta e di accettazione che integrano il vero e proprio processo formativo. Se lo svolgimento delle trattative e, per serieta e concludenza tale da determinare un affidamento nella stipulazione del contratto, la parte che ne receda senza giusta causa, violando volontariamente l'Obbligo di comportarsi secondo buona fede, e tenuta al risarcimento dei danni nei limiti dell'interesse negativo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)