Sez. 1, Sentenza n. 9843 del 07/05/2014 (Rv. 631136 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Censura relativa alla liquidazione del credito - Violazione di legge - Esclusione - Vizio di motivazione - Configurabilità - Tempestiva proposizione davanti al giudice di merito - Indicazione della sede di prospettazione nel giudizio di merito - Necessità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In tema di espropriazione per pubblica utilità, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, la censura in ordine a elementi incidenti sulla concreta liquidazione del credito, si risolve non in una critica ad un principio di diritto, ma in un apprezzamento di fatto ed è, dunque, censurabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione, che non può essere proposto per la prima volta nel giudizio di legittimità, occorrendo indicare, proprio a tal fine, l'atto del giudizio di merito in cui la contestazione sia stata tempestivamente formulata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)