Sez. 1, Sentenza n. 324 del 11/01/2007 (Rv. 596093 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE | Ammissibilità - Esclusione - Vizio di motivazione - Censura - Prospettazione della stessa nei gradi precedenti - Necessità - Relative allegazioni e deduzioni della parte - Onere relativo - Indicazione della sede di prospettazione nel giudizio di merito - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE
Ove con il ricorso per cassazione sia censurato il vizio di motivazione, è onere della parte ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa; in particolare, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, la censura in ordine a elementi di fatto, incidenti sulla concreta liquidazione del credito, si risolve non in una critica ad un principio di diritto (onde appare male invocata la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.), ma in un apprezzamento di fatto, che dunque è censurabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione, che non può essere proposto per la prima volta nel giudizio di legittimità, occorrendo indicare, proprio a tale fine, l'atto del giudizio di merito in cui la contestazione sia stata tempestivamente formulata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 32, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)