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Sez. 5, Sentenza n. 16855 del 05/07/2013 (Rv. 627090 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE | Licenza di diritti televisivi - Misura di detrazione dell'IVA - Determinazione intertemporale a seguito dell'art. 7 del d.lgs. n. 313 del 1997 - Criterio - Fondamento - Limiti.
Stato
decisa il 2013-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627090-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE

Per individuare, in regime di diritto intertemporale (nella specie, relativo all'art. 74 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come novellato dall'art. 7 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 313), la misura di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni imponibili concernenti gli spettacoli, i giochi ed i trattenimenti pubblici, occorre aver riguardo, nel caso di contratto di licenza di diritti televisivi, ai sensi dell'art. 6, terzo e quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, alla legge vigente nel momento in cui sia stata emessa fattura, a questa data collegandosi il momento impositivo, nel caso in cui l'emissione sia (come avvenuto nella specie) antecedente al pagamento del corrispettivo, con riferimento all'importo fatturato.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 313 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)