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Sez. 5, Sentenza n. 3976 del 19/02/2009 (Rv. 606704 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE | Determinazione del tempo di esecuzione della prestazione - Corrispondenza della data di prestazione con la data di percezione del corrispettivo - Presunzione assoluta ex art. 6 d.P.R. n. 633 del 1972 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606704-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE

In tema di I.V.A., il terzo comma dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, disponendo che le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, pone una presunzione assoluta di corrispondenza tra la data della sua percezione e la data di esecuzione della prestazione cui il corrispettivo si riferisce, per cui, ogni qual volta si debba individuare quando una determinata prestazione di servizi è stata effettuata, non rileva accertare la data nella quale storicamente la medesima sia stata eseguita, bensì (salvo il caso di precedente emissione di fattura) quella di percezione del relativo corrispettivo.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)