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Sez. 3, Sentenza n. 23213 del 13/11/2015 (Rv. 637783 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Parte minorenne - Raggiungimento della maggiore età - Impugnazione - Notificazione al genitore (già) esercente la potestà - Legittimità - Esclusione - Costituzione in giudizio dell'interessato - Efficacia sanante - Configurabilità.
Stato
decisa il 2015-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637783-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE

L'impugnazione proposta nei confronti di minore d'età divenuto maggiorenne nel corso del precedente grado di giudizio, ma senza che l'evento sia stato dichiarato o notificato, non è inammissibile qualora il gravame sia stato notificato ai suoi genitori nella qualità di esercenti la potestà, laddove l'interessato, ancorché per eccepire l'inammissibilità dell'appello, si sia costituito in giudizio, così dimostrando la conoscenza della vicenda processuale e l'assenza di pregiudizio per le facoltà difensive, con conseguente sanatoria della nullità scaturente dal vizio di notifica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)