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Sez. 3, Sentenza n. 8930 del 18/04/2006 (Rv. 591343 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - INTIMAZIONI DI RICEVERE LA CONSEGNA DI UN IMMOBILE | Minorenne - Raggiungimento della maggiore età - Mancata dichiarazione o notificazione da parte del difensore nel corso del processo - Impugnazione - Notificazione al genitore (già) esercente la potestà - Legittimità - Esclusione - Costituzione in giudizio (ancorché oltre il termine annuale ex art. 327 cod. proc. civ.) dell'interessato - Efficacia sanante - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591343-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - INTIMAZIONI DI RICEVERE LA CONSEGNA DI UN IMMOBILE

Non è inammissibile l'impugnazione (nella specie, citazione in appello) proposta nei confronti di minore d'età divenuto maggiorenne nel corso del precedente giudizio, benché l'evento non sia stato dichiarato né notificato, qualora il gravame sia stato notificato non a quest'ultimo personalmente, bensì ai suoi genitori nella qualità di esercenti la potestà, laddove la nullità scaturente da tale vizio di notifica risulti sanata mediante costituzione in giudizio dell'interessato - ancorché avvenuta oltre il termine annuale ex art. 327 cod. proc. civ. per la proposizione dell'appello nei suoi confronti. Difatti, l'esigenza che al medesimo risulti garantita la conoscibilità della possibile instaurazione di un giudizio civile a suo carico risulta, in tal caso, "a fortiori" soddisfatta dall'avvenuta, effettiva conoscenza della vicenda processuale che lo riguarda, attestata dalla stessa costituzione in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)