Sez. L, Sentenza n. 7258 del 03/12/1983 (Rv. 431858 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - RIVALSA DELL'INAIL - INFORTUNIO DI DUE DIPENDENTI ADDEBITABILE A COLPA DI UNO DI ESSI - AZIONE DI REGRESSO DELL'INAIL NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - MANCATO PROCEDIMENTO QUALI A CARICO DEL LAVORATORE RESPONSABILE IN ORDINE ALLE LESIONI RIPORTATE DAL MEDESIMO - PRECLUSIONE DELL'AZIONE DI REGRESSO - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - RIVALSA DELL'INAIL - INFORTUNIO DI DUE DIPENDENTI ADDEBITABILE A COLPA DI UNO DI ESSI - AZIONE DI REGRESSO DELL'INAIL NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - MANCATO PROCEDIMENTO QUALI A CARICO DEL LAVORATORE RESPONSABILE IN ORDINE ALLE LESIONI RIPORTATE DAL MEDESIMO - PRECLUSIONE DELL'AZIONE DI REGRESSO - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
In caso di infortunio sul lavoro, la responsabilità del datore di lavoro, esposto all'Azione di regresso dell'i.N.A.I.L. ai sensi del primo comma dell'art. 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, non viene meno - al di fuori delle ipotesi del fatto doloso del lavoratore infortunato e del cosiddetto rischio elettivo - per il fatto che l'infortunio subito dal lavoratore sia addebitabile a colpa del medesimo. Ne tale Azione di regresso può trovare ostacolo, per quanto concerne il recupero delle somme erogate al lavoratore infortunato cui è addebitabile l'incidente, nella circostanza che in ordine alle lesioni riportate dal medesimo non vi sia stato procedimento penale, ove, essendo unico il fatto produttivo di due eventi lesivi, il procedimento penale si sia svolto (nei confronti del dipendente infortunato che provocò l'infortunio stesso) per le lesioni sofferte anche da altro dipendente, sicché il giudice civile - al quale, a norma del quinto comma dell'art. 10 del d.P.R. suddetto, sia spettato l'accertamento della responsabilità per essere stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per amnistia - legittimamente provvede per quell'unico fatto-reato alle conseguenti restituzioni e risarcimenti a norma degli artt. 185 cod. pen. in relazione agli artt. 10 e 11 citati. (V 6542/81, mass n 417379, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)