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Sez. 1, Sentenza n. 6845 del 24/03/2011 (Rv. 617398 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Direttore sanitario di una Asl - Termine perentorio per la cessazione dalla carica - Inosservanza - Ineleggibilità a consigliere regionale - Applicabilità in caso di scioglimento anticipato dell'organo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617398-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)

In tema di eleggibilità alla carica di consigliere regionale, l'art. 25 della legge statutaria della Regione Sardegna 10 luglio 2008, n. 1, applicabile "ratione temporis", che riproduce l'art. 3, comma 9, del d.lgs. 3 dicembre 1992, n. 502, prevede un termine perentorio di centottanta giorni prima della data di scadenza del periodo di durata dell'organo da rinnovare (nella specie, consiglio regionale) per la cessazione dalla carica di direttore sanitario di azienda sanitaria locale, termine applicabile anche in caso di scioglimento anticipato dell'organo e la cui inosservanza è causa di ineleggibilità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 CORTE COST., Legge Reg. Sardegna 10/07/2008 num. 1 art. 24, Legge Reg. Sardegna 10/07/2008 num. 1 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)