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Sez. 1, Ordinanza n. 427 del 24/03/1972 Cc. (dep. 04/08/1972) Rv. 121758 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - MOTIVI NON CONTESTUALI - PRESENTAZIONE ENTRO DIECI GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO.*
Stato
decisa il 1972-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/121758-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - MOTIVI NON CONTESTUALI - PRESENTAZIONE ENTRO DIECI GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO.*

Nel procedimento di prevenzione i motivi del ricorso possono essere enunciati nello stesso atto di impugnazione o presentati successivamente. Nella seconda ipotesi, pero, la presentazione deve avvenire entro il termine per impugnare, ossia nei dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, non trovando applicazione analogica le norme del codice di procedura penale che, nel procedimento ordinario, prevedono la possibilita di presentazione dei motivi entro venti giorni dalla comunicazione del provvedimento. (Conf 106872, anno 1968).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)