Sez. 1, Ordinanza n. 1130 del 07/06/1976 Cc. (dep. 27/07/1976) Rv. 134214 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - MOTIVI NON CONTESTUALI - PRESENTAZIONE ENTRO DIECI GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - MOTIVI NON CONTESTUALI - PRESENTAZIONE ENTRO DIECI GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO.*
Nel procedimento di prevenzione i motivi del ricorso possono essere enunciati nello stesso atto di impugnazione o presentati successivamente. Nella seconda ipotesi, pero, la presentazione deve avvenire entro il termine per impugnare, ossia nei dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, non trovando applicazione analogica le norme del codice di procedura penale che, nel procedimento ordinario, prevedono la possibilita di presentazione dei motivi entro venti giorni dalla comunicazione del provvedimento. (Conf mass n 121758).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)