Sez. 3 - , Sentenza n. 6348 del 04/10/2018 Ud. (dep. 11/02/2019) Rv. 274859 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Sequestro e confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato - Confisca diretta - Denaro depositato su conto corrente bancario - Profitto - Sussistenza - Condizioni.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
In tema di reati tributari, ai fini della confisca diretta delle somme sequestrate sul conto corrente bancario dell'imputato, la natura fungibile del denaro non è sufficiente per qualificare come "profitto" del reato l'oggetto del sequestro, essendo necessario anche provare che la disponibilità delle somme, successivamente sequestrate, costituisca un risparmio di spesa conseguito con il mancato versamento dell'imposta. (In motivazione la Corte ha precisato che, per accertare se il denaro costituisce profitto del reato tributario, e, cioè, un risparmio di spesa aggredibile in via diretta, è necessario avere riguardo non all'identità fisica delle somme, ma al valore numerario delle disponibilità giacenti sul conto dell'imputato alla scadenza del termine per il versamento dell'imposta, mentre il denaro versato successivamente a detto termine, che fosse stato sequestrato, non può essere ritenuto "profitto" del reato, ma rappresenta un'unità di misura equivalente al debito fiscale scaduto e non onorato, confiscabile se ricorrono i presupposti per la confisca per equivalente).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 240 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)