Sez. 3 - , Sentenza n. 31516 del 29/09/2020 Cc. (dep. 11/11/2020) Rv. 280152 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Sequestro e confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato - Confisca diretta – Rimesse su c/c bancario di società fallita effettuate dal curatore successivamente alla consumazione del reato da parte del legale rappresentante della società - Profitto - Configurabilità – Esclusione - Fattispecie.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
In tema di reati tributari, la natura fungibile del denaro non consente il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta delle somme depositate sul conto corrente bancario di una società dichiarata fallita, corrispondenti alle rimesse effettuate dal curatore fallimentare successivamente alla data di consumazione del reato da parte del legale rappresentante della stessa, in quanto esse, non derivando dal reato, non ne possono costituire il profitto. (Fattispecie relativa al reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate ex art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)